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Sez. 4 - , Sentenza n. 9745 del 12/11/2020 Ud. (dep. 11/03/2021) Rv. 280696 - 02

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Datore di lavoro - Responsabilità - Violazione dell'art. 2087 cod. civ. - Sufficienza.
Stato
decisa il 2020-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280696-02

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di infortuni sul lavoro, per configurare la responsabilità del datore di lavoro non occorre che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)