Sez. 1, Sentenza n. 10139 del 02/05/2007 (Rv. 596322 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | RAI s.p.a. - Riforma del sistema radioteleviso (legge n. 103 del 1975) - Soggetti privati titolari di azioni - Forzoso trasferimento all'IRI della partecipazione azionaria - Indennizzo - Calcolo - Commisurazione al bilancio di esercizio del 31 dicembre 1973 - Nullità della delibera di approvazione del bilancio - Credito espropriativo - Prescrizione del relativo diritto - Decorrenza - Dalla nuova delibera di approvazione del bilancio - Ragioni e fondamento - "Contra non valentem agere non currit praescriptio".
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nella riforma del sistema radiotelevisivo dettata dalla legge 14 maggio 1975, n. 103, l'indennizzo spettante al soggetto privato ex azionista per il forzoso trasferimento all'IRI della propria partecipazione alla società concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare è commisurato, ai sensi dell'art. 47 della citata legge, al valore delle azioni risultante dall'ultimo bilancio approvato, e quindi al bilancio di esercizio del 31 dicembre 1973. E siccome, in caso di nullità della delibera di approvazione del bilancio con riferimento al quale deve essere calcolato il valore delle azioni, l'accertamento del credito relativo all'indennizzo espropriativo richiede anche la sostituzione della delibera nulla con una nuova delibera - adempimento, quest'ultimo, che non è rimesso al giudice, ma agli amministratori ed all'assemblea della società emittente le azioni -, il titolare del diritto all'indennizzo trovasi in una situazione di impossibilità giuridica di agire per la determinazione dell'ammontare del suo credito prima della nuova delibera di approvazione del bilancio, la quale costituisce, quindi, l'evento a partire dal quale decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., il termine di prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 14/04/1975 num. 103 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)