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Sez. 2, Sentenza n. 7645 del 03/09/1994 (Rv. 487830 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Momento in cui il diritto può essere fatto valere - Configurabilità - Pretesa di risarcimento danni fondata sulla lesione di un diritto - Accertamento del diritto - Pendenza della controversia relativa - Causa impeditiva del decorso della prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487830-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

La disposizione dell'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, e quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto. Pertanto la pendenza di una controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto la cui lesione venga dedotta come titolo di una pretesa di risarcimento di danni, non vale a precludere alla vittima un immediato esercizio dell'azione risarcitoria e, quindi, non è suscettibile di configurarsi come causa impeditiva del decorso della relativa prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)