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Sez. 3, Sentenza n. 3502 del 20/12/1965 Ud. (dep. 28/01/1966) Rv. 100333 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - APPROPRIAZIONE D'USO - NON COSTITUISCE REATO.*
Stato
decisa il 1965-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100333-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - APPROPRIAZIONE D'USO - NON COSTITUISCE REATO.*

Non e prevista come reato la semplice appropriazione indebita d'uso, poiche elemento essenziale del delitto di cui all'art 646 cod pen e l'inversione del possesso in dominio. L'uso, come qualsiasi profitto che si ricavi illegittimamente dalla cosa posseduta, puo essere assunto, in concorso dell'elemento subiettivo, come elemento di prova dell'avvenuta appropriazione, ma non puo, di per se, essere considerato sufficiente ad integrare l'estremo obiettivo del delitto. Occorre soprattutto che all'atto materiale, che ecceda le facolta inerenti al possesso, si accompagni, esplicita od implicita ma inequivocabile, la manifestazione della volonta del soggetto attivo di tenere come propria la cosa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)