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Sez. 2, Sentenza n. 9208 del 22/02/1983 Ud. (dep. 08/11/1983) Rv. 161008 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - INTEGRAZIONE MEDIANTE IL SEMPLICE USO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161008-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - INTEGRAZIONE MEDIANTE IL SEMPLICE USO - ESCLUSIONE.*

L'appropriazione indebita d'uso non è prevista come ipotesi di reato giacché l'elemento essenziale del delitto di cui all'art. 646 cod. pen. è l'inversione del possesso in dominio e l'uso può essere assunto come elemento di prova dell'avvenuta appropriazione indebita, ma non può di per sè essere considerato sufficiente ad integrare l'elemento obiettivo del delitto, occorrendo invece che all'atto materiale che eccede le facoltà inerenti al possesso si accompagni, esplicita o implicita ma inequivocabile, la manifestazione di volontà del soggetto attivo di tenere come propria la cosa. (Conf mass n 117263; (Conf mass n 100333).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)