Sez. 2, Sentenza n. 1511 del 09/03/1982 (Rv. 419328 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - CONDOMINO CONVENUTO IN RIVENDICAZIONE DI UN BENE CONDOMINIALE - ECCEZIONE DEL MEDESIMO CONDOMINO DEDUCENTE LA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI DETTO BENE - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON GLI ALTRI CONDOMINI - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - CONDOMINO CONVENUTO IN RIVENDICAZIONE DI UN BENE CONDOMINIALE - ECCEZIONE DEL MEDESIMO CONDOMINO DEDUCENTE LA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI DETTO BENE - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON GLI ALTRI CONDOMINI - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Sussiste litisconsorzio necessario di tutti i condomini qualora il condomino convenuto in rivendicazione di un bene condominiale eccepisca la sua proprietà esclusiva di detto bene atteso che il rapporto di comproprietà dedotto in giudizio è concettualmente unico ed inscindibile nei confronti di tutti i suoi soggetti, attivi e passivi, e non attiene ad interessi riferibili autonomamente e separatamente a ciascuno di loro. Pertanto, in ipotesi di mancata partecipazione di alcuni dei condomini al giudizio d'appello, va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei medesimi, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. (V 1319/80, mass n 404841).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)