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Sez. 2, Sentenza n. 1319 del 25/02/1980 (Rv. 404841 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - AZIONE DI RIVENDICAZIONE PROPOSTA DA ALCUNI SOLTANTO DEI CONDOMINI - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO, DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA DEL BENE RIVENDICATO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404841-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - AZIONE DI RIVENDICAZIONE PROPOSTA DA ALCUNI SOLTANTO DEI CONDOMINI - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO, DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA DEL BENE RIVENDICATO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITA.*

Si ha litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando si deduce in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo concettualmente unico ed inscindibile, sicche la sentenza potrebbe conseguire un risultato utile e positivo, ossia sarebbe utiliter data, solo se pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti, attivi e passivi. Ricorre tale ipotesi qualora il soggetto convenuto in rivendicazione da alcuni soltanto dei condomini eccepisca la sua proprieta esclusiva del bene comune rivendicato, giacche in tal caso la pronuncia, implicando un accertamento in ordine a titoli di proprieta confliggenti fra loro (proprieta esclusiva del convenuto e proprieta comune di tutti i condomini) non potrebbe essere utilmente emessa se non nei confronti di tutti i comproprietari.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)