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Sez. L, Ordinanza n. 11671 del 01/06/2005 (Rv. 582104 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Controversie relative a rapporti di pubblico impiego privatizzato - Contratti collettivi - Accertamento pregiudiziale sull'interpretazione ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Pendenza di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal giudice ai sensi del primo comma - Intervenuto accordo delle parti - Sospensione del processo di merito - Sospensione legale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Istanza di regolamento ex art. 42, nuovo testo, cod. proc. civ. - Fondatezza.
Stato
decisa il 2005-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582104-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Nelle controversie relative ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, quando, nell'ambito della procedura di accertamento pregiudiziale dell'efficacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi prevista dall'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, sia pendente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dà inizio alla suddetta procedura - emessa dal giudice ai sensi del primo comma dell'art. cit. - e le parti abbiano raggiunto l'accordo, secondo quanto previsto dal successivo secondo comma, il giudice procedente non ha il potere di ordinare la sospensione del processo di merito sino alla definizione del procedimento pendente dinanzi alla Cassazione, atteso che non ricorre un'ipotesi di sospensione legale (prevista per il diverso caso in cui l'accordo non è stato raggiunto ed è impugnata con ricorso per cassazione la sentenza non definitiva con cui è decisa la sola questione pregiudiziale) e che non sussiste l'esigenza di evitare possibili conflitti di giudicati, essendo l'accordo raggiunto, oltre che retroattivo, vincolante per parti e giudice; conseguentemente, ricorrendo il caso di sospensione esercitata al di fuori delle ipotesi tassative di sospensione legale - esclusa dalla disciplina dell'art. 42 cod. proc. civ., come novellato dalla legge n. 353 del 1990, al fine di evitare il contrasto con il canone della ragionevole durata del processo, ai sensi del nuovo art. 111 Cost. - e non vertendosi in tema di pregiudizialità necessaria tra controversie, l'eventuale ricorso per regolamento "ex" art. 42 (nuovo testo) cod. proc.civ. deve essere accolto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)