Sez. 3, Sentenza n. 753 del 21/03/1970 (Rv. 346029 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE PERMANENTE - CAPITALIZZAZIONE RENDITA VITALIZIA - SCARTO TRA VITA LAVORATIVA E VITA VEGETATIVA - APPLICABILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE PERMANENTE - CAPITALIZZAZIONE RENDITA VITALIZIA - SCARTO TRA VITA LAVORATIVA E VITA VEGETATIVA - APPLICABILITA.*
Quando si fa ricorso alla liquidazione del danno in base al sistema della capitalizzazione del reddito con i coefficienti portati dalla tabella per la Costituzione delle rendite vitalizie, di cui al RD 9 ottobre 1922, n 1403, e necessario diminuire il risultato dell'operazione aritmetica di una congrua somma, in modo da tener conto dello scarto che normalmente esiste tra vita fisica e quella lavorativa, scarto che non e considerato nella tabella, la quale fa riferimento alla sola durata probabile della vita fisica.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)