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Sez. 6, Sentenza n. 10368 del 30/10/1997 Ud. (dep. 14/11/1997) Rv. 209639 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO | Dichiarazioni rese da un imputato in procedimento connesso - Modifiche introdotte con la l. 7 agosto 1997 n. 267 - Regime transitorio - Giudizi pendenti avanti alla corte di cassazione - Applicazione della nuova disciplina - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209639-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO

Le modifiche apportate all'art. 513 cod. proc. pen. dalla l. 7 agosto 1997 n. 267 non sono applicabili ai giudizi pendenti in fase di ricorso per cassazione. Il regime transitorio previsto dall'art. 6 della stessa legge non prevede infatti in nessun caso ipotesi di annullamento della sentenza con regressione del procedimento, ma esclusivamente la parziale rinnovazione del dibattimento, in appello, e solo nei limiti della cognizione devoluta, rinnovazione evidentemente incompatibile con il giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 513 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)