Sez. 1, Sentenza n. 8576 del 17/06/1997 Ud. (dep. 24/09/1997) Rv. 208576 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Obbligo del giudice di diminuire la pena complessiva - Sussistenza - Obbligo di lasciare inalterati i singoli componenti della pena inflitta in concreto - Insussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il giudice dell'impugnazione, allorché accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha il solo obbligo di diminuire corrispondentemente la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena inflitta in concreto. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'avverbio "corrispondentemente" non deve considerarsi come dimostrativo della esclusione della possibilità di graduare in maniera diversa, rispetto al primo grado, il gioco delle aggravanti e delle attenuanti, ma va riferito semplicemente alla necessità che la diminuzione della pena deve essere in qualche modo commisurata al nuovo quadro di responsabilità attribuibile all'imputato, a seguito della riforma della sentenza di prime cure).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)