Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5249 del 06/03/2018 (Rv. 647987 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Opposizione a sanzione amministrativa - Appello - Foro erariale - Applicabilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)
Ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d'appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del "foro erariale" stabilita nell'art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, relativa alle controversie in cui sia parte un'Amministrazione dello Stato.
Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1633 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Decreto Legisl. 16/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)