Sez. U, Ordinanza n. 23285 del 18/11/2010 (Rv. 615040 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Appello - Foro erariale - Applicabilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d'appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del "foro erariale" stabilita nell'art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 relativa alle controversie in cui sia parte un'Amministrazione dello Stato.
Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1633 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)