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Sez. 1, Sentenza n. 16023 del 27/01/2016 Cc. (dep. 19/04/2016) Rv. 266621 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - REQUISITI - AVVISI | Notifica del decreto - Difensore di fiducia nominato dopo l'emissione del decreto ma prima della notificazione - Diritto alla notificazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266621-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - REQUISITI - AVVISI

Il decreto penale di condanna deve essere notificato al difensore di fiducia, nominato successivamente all'emissione del decreto, ma prima che questo venga inoltrato per le notificazioni ai destinatari indicati dall'art. 463, comma terzo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 463 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)