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Sez. 3, Sentenza n. 5096 del 10/10/2013 Ud. (dep. 03/02/2014) Rv. 258839 - 01

NOTIFICAZIONI - AL DIFENSORE | Difensore di fiducia nominato successivamente - Diritto alla notificazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258839-01

NOTIFICAZIONI - AL DIFENSORE

Le notificazioni, le comunicazioni e gli avvisi devono essere indirizzati a colui che risulta come difensore della parte, d'ufficio o di fiducia, al momento in cui se ne dispone l'inoltro, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore del difensore successivamente nominato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la necessità di notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia nominato lo stesso giorno dell'avvenuta notificazione dell'atto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 151, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)