Sez. 1, Ordinanza n. 13796 del 22/07/2004 (Rv. 574888 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Natura funzionale ed inderogabile - Cumulo soggettivo - Applicabilità della competenza del foro erariale - Qualità di litisconsorte necessario dell'amministrazione - Ovvero esistenza di un vincolo d'inscindibilità o dipendenza fra le cause connesse - Necessità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)
A norma dell'art. 6 del R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611, la competenza del foro erariale per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, anche in caso di più convenuti ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., ha carattere funzionale e inderogabile e trova applicazione indipendentemente dalla sua qualità di litisconsorte necessario o dall'esistenza di un vincolo d'inscindibilità o dipendenza fra le cause che danno luogo al "simultaneus processus".
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)