Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15052 del 07/07/2011 (Rv. 618575 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE | Chiamata in causa della p.a. - Foro erariale - Applicabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE
Il foro erariale di cui all'art. 6, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 è inderogabile e si applica nelle cause in cui la chiamata in causa della p.a. avvenga a titolo di garanzia, propria e impropria, sempre che la medesima P.A. ne faccia richiesta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)