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Sez. 3, Sentenza n. 5807 del 10/11/1979 (Rv. 402459 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - DECISIVITA E INDISPENSABILITA DELL'ESIBIZIONE - VALUTAZIONE - FACOLTA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402459-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - DECISIVITA E INDISPENSABILITA DELL'ESIBIZIONE - VALUTAZIONE - FACOLTA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'esibizione in giudizio di documenti o di cose, a norma dell'art 210 cod proc civ, puo esser disposta quando essa sia decisiva e indispensabile. La valutazione della sussistenza di tali requisiti, che riguardano il merito della causa e attengono all'Esercizio di una facolta discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, non e sindacabile in Sede di legittimita. (Conf 689/75, mass n 374024).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)