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Sez. 1, Sentenza n. 689 del 24/02/1975 (Rv. 374024 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374024-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'esibizione in giudizio di documenti o di cose prevista dall'art 21 0 cod proc civ puo essere disposta quando essa sia, oltreche decisiva, anche indispensabile; e la valutazione di questo requisito, riguardante il merito della causa e attinente all'Esercizio di una facolta discrezionale da parte del giudice, non e sindacabile in Sede di legittimita. (V 1218/73, mass n 363776; 578/73, mass n 362656; (V 2113/71, mass n 352831).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)