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Sez. L, Sentenza n. 23351 del 18/12/2012 (Rv. 624884 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Incarico dirigenziale conferito da parte di una Regione ad soggetto esterno alla propria Amministrazione - Disciplina - Regolamentazione statale - Recesso unilaterale della Regione per contrarietà a norme integrative regionali - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624884-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

L'art. 1418 cod. civ., nella parte in cui prevede che "il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative" è applicabile anche alle norme regionali, purché emanate nel rispetto del riparto delle competenze legislative Stato-Regioni delineato dall'art. 117 Cost. Pertanto, nell'ipotesi di conferimento da parte di una Regione di un incarico dirigenziale di durata quinquennale a soggetto esterno alla propria Amministrazione, sulla base di un contratto a tempo determinato prevedente espressamente che l'incaricato aveva, al momento della stipula, un'età superiore agli anni settanta (con esplicito richiamo alla allora vigente normativa statale che in tali casi non fissava alcun limite di età), la suddetta disposizione codicistica non può essere interpretata nel senso di legittimare il recesso unilaterale della Regione dal rapporto di lavoro così instaurato, per asserita conclusione del contratto in violazione di norma imperativa, assegnando tale rango ad una normativa regionale (nella specie, l'art. 26, comma 3, legge Regione Calabria n. 7 del 1996 e l'art. 1 bis, legge Regione Calabria n. 14 del 1999, che escludono il protrarsi di incarichi dirigenziali oltre il compimento del settantesimo anno di età) alla quale si attribuisca il significato di influire sul regime di un rapporto che, invece, è disciplinato dalle disposizioni codicistiche e dalle leggi sul lavoro subordinato nel settore privato (art. 2, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 29 del 1993), che, come tali, sono di esclusiva competenza statale.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 13/05/1996 num. 7 art. 26 com. 3, Legge Reg. Calabria 24/05/1999 num. 14 art. 1 bis, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 40 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)