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Sez. 3, Sentenza n. 1054 del 24/03/1976 (Rv. 379723 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - RINUNZIA AL RICORSO - PRONUNZIA SULLA RINUNZIA - PRONUNZIA SULL'AMMISSIBILITA O PROCEDIBILITA - PRIORITA.*
Stato
decisa il 1976-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379723-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - RINUNZIA AL RICORSO - PRONUNZIA SULLA RINUNZIA - PRONUNZIA SULL'AMMISSIBILITA O PROCEDIBILITA - PRIORITA.*

La pronuncia sull'inammissibilita o sull'improcedibilita del ricorso per Cassazione (nella specie, per mancato deposito della quietanza del versamento per il caso di soccombenza) ha carattere preliminare e prevalente rispetto a quella sulla rinuncia al ricorso stesso, in quanto non si puo rinunciare ad un diritto processuale quando siano inesistenti ab origine, o successivamente venute meno, le condizioni necessarie all'Esercizio del diritto medesimo. (V 2930/73, mass n 366573).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 381, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)