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Sez. 1, Sentenza n. 2266 del 10/05/1978 (Rv. 391670 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - PRONUNCIA SULL'INAMMISSIBILITA O SULL'IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - PRIORITA RISPETTO A QUELLA SULLA RINUNCIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391670-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - PRONUNCIA SULL'INAMMISSIBILITA O SULL'IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - PRIORITA RISPETTO A QUELLA SULLA RINUNCIA - SUSSISTENZA.*

La pronuncia sull'inammissibilita o sull'improcedibilita del ricorso per Cassazione ha carattere preliminare ed assorbente rispetto a quella sulla rinuncia, in quanto non si puo rinunciare ad un diritto processuale, quando siano inesistenti ab origine, o siano successivamente venute meno, le condizioni necessarie all'Esercizio del diritto medesimo. (Conf 1054/76, mass n 379723).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 381, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)