Sez. 1, Sentenza n. 7482 del 07/07/1995 (Rv. 493188 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - PERSONALE | Cognome dell'imprenditore usato come marchio - Coincidenza o somiglianza con il marchio usato anteriormente da imprenditore concorrente - Divieto di utilizzazione ex art. 13 R.D. n. 929 del 1942 - Estensione.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - PERSONALE
La coincidenza o la somiglianza del cognome, con quello già adottato da imprenditore concorrente in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere, sono sufficienti, in base all'art.13 secondo comma del R.D. 21 giugno 1942 n.929, nel vigore del testo fissato dalla legge 21 marzo 1967 n. 158, all'insorgenza del divieto di avvalersi del cognome medesimo con portata distintiva analoga al marchio, cioè allo scopo di contraddistinguere i propri prodotti o merci, non richiedendosi, a tal fine, comportamenti reiterati, né il verificarsi di effettiva confusione, ma essendo influente anche un unico atto d'impresa, che abbia le indicate connotazioni e comporti pericolo di confusione (nella specie, messaggio pubblicitario indirizzato alla clientela per evidenziare i pregi della merce).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 13 CORTE COST., Legge 21/03/1967 num. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)