Sez. 1, Sentenza n. 10351 del 22/11/1996 (Rv. 500741 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - PERSONALE | Uso del proprio nome ed indirizzo nell'attività economica - Preesistenza di un titolare di un precedente marchio oggetto di brevetto - Liceità dell'uso - Sussistenza - Presupposto - Conformità dell'uso alla correttezza professionale - Relativo accertamento del giudice del merito - Necessità.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - PERSONALE
In ipotesi di uso da parte del titolare di un'attività economica del proprio nome personale e del proprio indirizzo, la norma dell'art. 1 bis del R.D. n. 929 del 1942 (introdotta con l'art. 6 del D.L. n. 480 del 1992 e desunta dall'art. 6 della direttiva CEE 89/104 del 21 dicembre 1988) prevede che il titolare di un brevetto anteriore a tale uso non può vietarlo, purché esso sia conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, non abbia funzione di marchio, bensì solo descrittiva (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza del merito la quale s'era limitata ad affermare che, a norma del D.L. n. 480 del 1992, da parte del titolare di un brevetto per marchio anteriore non può essere inibito l'uso del nome civile della persona nell'esercizio di un'attività commerciale, senza svolgere alcun accertamento circa la conformità di tale uso alla correttezza professionale).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1 lett. B, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)