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Sez. 3, Sentenza n. 2916 del 03/05/1980 (Rv. 406656 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - DEDUZIONE, DA PARTE DEL TERZO, DELL'ESISTENZA DI UN CONTRATTO DI COMODATO RELATIVO AI BENI PIGNORATI IN CASA DEL DEBITORE - INSUFFICIENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406656-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - DEDUZIONE, DA PARTE DEL TERZO, DELL'ESISTENZA DI UN CONTRATTO DI COMODATO RELATIVO AI BENI PIGNORATI IN CASA DEL DEBITORE - INSUFFICIENZA - LIMITI.*

Il principio secondo cui il contratto di comodato dei beni pignorati nell'abitazione del debitore non e sufficiente a vincere la presunzione di appartenenza di detti beni al debitore medesimo presuppone che il terzo opponente intenda provare la proprieta dei beni pignorati sulla base della semplice concessione in comodato dei beni stessi al debitore (o a persona con lui convivente) e non e, pertanto, applicabile nel caso in cui l'opponente, attraverso il contratto di comodato, miri invece a dimostrare non la proprieta dei mobili pignorati, gia provata mediante la produzione di un titolo diverso ed idoneo, ma l'affidamento dei mobili al debitore (o ad un suo congiunto), al fine di giustificare la loro permanenza nella casa dell'esecutato e comprovare, nel contempo, l'insussistenza, nel debitore, di un possesso idoneo a fargliene acquistare la proprieta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)