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Sez. L - , Sentenza n. 439 del 13/01/2021 (Rv. 660138 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Volontari del Corpo dei Vigili del fuoco - Rapporto di lavoro a tempo determinato - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660138-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Tra i volontari del Corpo dei Vigili del fuoco e la P.A. non può sussistere un rapporto di lavoro a tempo determinato trattandosi di personale che svolge una funzione non suppletiva ma emergenziale, collegata ad eventi eccezionali e di durata ed entità non prevedibili, sicché gli stessi non ricadono nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, né possono rivendicare una stabilizzazione o chiedere, in alternativa, il risarcimento del danno ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001; la sussistenza di un rapporto di mero servizio con i volontari è confermata dal d.lgs. n. 97 del 2017 che, nel riformulare l'art. 6 del d.lgs. n. 139 del 2006, ha contrapposto il personale di ruolo a quello volontario limitando solo al primo la qualificazione di rapporto di impiego.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70, Decreto Legisl. 08/03/2006 num. 139 art. 6, Decreto Legisl. 29/05/2017 num. 97 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)