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Sez. 5, Sentenza n. 15050 del 21/11/2000 (Rv. 541985 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Disposto ex art. 42, primo comma, d.P.R. n. 634/72 - Applicabilità nelle successive vendite del bene acquistato al pubblico incanto - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541985-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposta di registro, il disposto di cui all'art. 42, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 - in virtù del quale "per la vendita di beni mobili e immobili fatta all'incanto in sede di espropriazione forzata o comunque all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati a seguito di pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione" trova applicazione solo per la tassazione dell'atto di aggiudicazione e, pertanto, non può essere ritenuto vincolante per l'accertamento dell'imponibile nelle successive vendite del bene acquistato al pubblico incanto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)