Sez. 5, Sentenza n. 13217 del 06/06/2007 (Rv. 599652 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - TRASFERIMENTI COATTIVI | Concordato preventivo - Vendita di immobili all'asta - Imposta di registro - Base imponibile - Prezzo di aggiudicazione - Conseguenze - Potere di rettifica dell'erario - Configurabilità - Esclusione - Richiesta di attribuzione delle rendite catastali - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - TRASFERIMENTI COATTIVI
Nel caso di vendita coatta giudiziale di un immobile (nella specie, nel corso di un concordato preventivo) la base imponibile dell'imposta di registro è costituita dal prezzo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e non dal valore dell'immobile, in quanto il controllo dell'autorità giudiziaria esclude in radice la possibilità di una differenza tra il prezzo di aggiudicazione e quello effettivamente pagato. Questa regola comporta per un verso l'impossibilità per l'erario di procedere alla rettifica del valore dichiarato, ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. 131/86; e per altro verso l'irrilevanza del fatto che i beni subastati risultino privi di rendita catastale, e l'acquirente ne abbia chiesto l'attribuzione ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 14 marzo 1988 n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 154.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 44 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)