Sez. L, Sentenza n. 1046 del 02/02/1991 (Rv. 470782 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasioni di lavoro | In genere - Incidente stradale occorso ad un impiegato comunale con mansioni di sorveglianza e assistenza presso una scuola materna, nel fare uso del proprio motoveicolo previa autorizzazione della direzione della scuola destinataria delle prestazioni - Occasioni di lavoro - Configurabilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasioni di lavoro
Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, l'occasione di lavoro richiesta dall'art. 2 del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 è configurabile nell'ipotesi di incidente stradale occorso ad un impiegato comunale, addetto a mansioni di sorveglianza e assistenza presso una scuola materna, nel fare uso di un proprio motoveicolo che sia stato consentito per l'espletamento del servizio dall'organo preposto alla direzione della scuola e destinatario delle prestazioni di lavoro, a nulla rilevando la mancata autorizzazione dell'uso del veicolo da parte del comune dal quale il lavoratore dipendeva organicamente e amministrativamente.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)