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Sez. L, Sentenza n. 1046 del 02/02/1991 (Rv. 470782 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasioni di lavoro | In genere - Incidente stradale occorso ad un impiegato comunale con mansioni di sorveglianza e assistenza presso una scuola materna, nel fare uso del proprio motoveicolo previa autorizzazione della direzione della scuola destinataria delle prestazioni - Occasioni di lavoro - Configurabilità.
Stato
decisa il 1991-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470782-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasioni di lavoro

Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, l'occasione di lavoro richiesta dall'art. 2 del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 è configurabile nell'ipotesi di incidente stradale occorso ad un impiegato comunale, addetto a mansioni di sorveglianza e assistenza presso una scuola materna, nel fare uso di un proprio motoveicolo che sia stato consentito per l'espletamento del servizio dall'organo preposto alla direzione della scuola e destinatario delle prestazioni di lavoro, a nulla rilevando la mancata autorizzazione dell'uso del veicolo da parte del comune dal quale il lavoratore dipendeva organicamente e amministrativamente.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)