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Sez. L, Sentenza n. 365 del 21/01/1989 (Rv. 461495 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - PROCESSO DEL LAVORO - ORDINANZA PRONUNCIATA IN UDIENZA - COPIA AUTENTICATA - MESSA A DISPOSIZIONE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - MANCANZA - NULLITÀ PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO.*
Stato
decisa il 1989-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461495-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - PROCESSO DEL LAVORO - ORDINANZA PRONUNCIATA IN UDIENZA - COPIA AUTENTICATA - MESSA A DISPOSIZIONE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - MANCANZA - NULLITÀ PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO.*

Anche nel processo del lavoro l'ordinanza pronunciata in udienza non deve essere comunicata alle parti presenti né - in caso che una di queste sia rappresentata in giudizio dall'Avvocatura dello stato - l'inosservanza dell'Obbligo di depositare una copia autenticata di tale ordinanza a disposizione dell'Avvocatura stessa, così come prescritto dall'art. 14 della legge 3 aprile 1979 n. 103 (modifica dell'ordinamento dell'Avvocatura dello stato), comporta nullità per violazione del principio del contraddittorio. (V 3377/83, mass n 428277; (V 1690/82, mass n 419530).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 103 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)