Sez. 2, Sentenza n. 1690 del 15/03/1982 (Rv. 419530 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - DELL'ORDINANZA PRONUNCIATA FUORI UDIENZA - OMISSIONE - NULLITÀ - ESTENSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - DELL'ORDINANZA PRONUNCIATA FUORI UDIENZA - OMISSIONE - NULLITÀ - ESTENSIONE.*
La comunicazione alle parti, a cura del cancelliere, dell'ordinanza pronunciata fuori udienza è diretta a rendere edotte le stesse del contenuto del provvedimento del giudice nonché della nuova udienza in cui il giudizio deve proseguire, e costituisce un requisito formale indispensabile perché il provvedimento stesso raggiunga il suo scopo. La Mancanza di tale comunicazione, pertanto, comporta la nullità ex artt. 134 e 156 cod. proc. civ. del provvedimento e la conseguenziale nullità, ex art. 159 stesso codice, degli Atti successivi - e quindi anche della sentenza eventualmente emessa - rispetto ai quali il provvedimento e la sua comunicazione costituiscono antecedenti incondizionatamente necessari. (V 3557/77, mass n 387154; (V 1051/75, mass n 374470).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)