Sez. 2, Sentenza n. 9019 del 14/04/1984 Ud. (dep. 23/10/1984) Rv. 166282 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - CONDIZIONI - RICETTAZIONE DI VEICOLO DI NOTEVOLE VALORE ECONOMICO - FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: INVOCATA PREVALENZA DELLA CONNOTAZIONE DEL FATTO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - CONDIZIONI - RICETTAZIONE DI VEICOLO DI NOTEVOLE VALORE ECONOMICO - FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: INVOCATA PREVALENZA DELLA CONNOTAZIONE DEL FATTO.*
La ricettazione di un veicolo di notevole valore economico non può oggettivamente costituire il fatto di particolare tenuità previsto dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen.. infatti, poiché la ricettazione è un delitto contro il patrimonio, l'eventuale applicazione della cosiddetta ipotesi lieve deve essere sempre subordinata all'accertamento, devoluto allo stesso giudice, del valore patrimoniale particolarmente tenue della cosa ricettata. (nella specie il ricorrente assumeva che la lieve entità del fatto non doveva essere commisurata al valore della cosa, bensì alle connotazioni del fatto stesso). (V mass n 164956).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)