diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5941 del 13/03/1984 Ud. (dep. 23/06/1984) Rv. 164956 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - CONDIZIONI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL FATTO - NECESSITÀ - VALORE ECONOMICO DELLA COSA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1984-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164956-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - IPOTESI ATTENUATA - PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - CONDIZIONI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL FATTO - NECESSITÀ - VALORE ECONOMICO DELLA COSA - INSUFFICIENZA.*

La qualificazione giuridica del delitto di ricettazione secondo l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen., va riconosciuta non solo e non tanto alla stregua del valore economico della cosa ricettata e quindi alla stregua del danno immediatamente arrecato (che può giustificare, di per sè, l'applicazione dell'attenuante ex art. 62 n. 4), ma soprattutto ed in ogni caso in base alla valutazione complessiva del fatto, in tutti i suoi elementi e modalità, sicché possa il fatto stesso considerarsi di particolare tenuità, e a tal fine il dato a contenuto patrimoniale può essere solo un elemento concorrente. (V mass n 153323; (V mass n 900068, contrasto segnalato in tema di rapporto tra ipotesi attenuata di ricettazione e attenuante comune ex art. 62 n. 4 cod. pen.; (Conf mass n 154808).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)