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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21686 del 19/09/2017 (Rv. 645713 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO | Adempimento dell’obbligazione solidale da parte di un terzo nell’interesse di uno dei coobbligati - Conseguenze – Diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori – Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645713-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - REGRESSO

Colui che, senza esservi tenuto, adempie un'obbligazione solidale nell'interesse di uno dei coobbligati, acquista per effetto del pagamento il diritto di regresso che sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse è eseguito il pagamento, nei confronti degli altri condebitori. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato per carenza di interesse la domanda di un avvocato che, avendo pagato per intero l'imposta dovuta in solido dai propri assistiti per la registrazione di una sentenza, aveva agito in via di regresso nei confronti delle altre parti del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203 lett. 3, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2036, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 com. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)