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Sez. 2, Sentenza n. 14192 del 27/06/2011 (Rv. 618274 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE | Pronuncia del giudice di integrale compensazione delle spese - Estensione alle spese di registrazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Registrazione della sentenza - Imposta - Parte onerata dal tributo - Azione di regresso nei confronti della controparte - Esperibilità.
Stato
decisa il 2011-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618274-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE

La pronuncia del giudice di integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., non si estende a quelle di registrazione della sentenza, ancorché qualificabili come giudiziali, in considerazione della mancanza di potere decisionale rispetto a tale rapporto, successivo alla pronuncia stessa, e della carenza di elementi di valutazione. Ne consegue che, qualora una delle parti abbia chiesto detta registrazione, pagandone la relativa imposta (dovuta anche nel caso in cui la decisione sia ancora impugnabile), ovvero l'abbia pagata per esserne stato richiesto dall'ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall'altra con l'azione di regresso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)