Sez. 3, Sentenza n. 3148 del 24/11/1994 Cc. (dep. 12/12/1994) Rv. 200303 - 01
Atti e provvedimenti del giudice - Forme - Sentenza | Motivazione "per relationem" - Possibilità - Limiti - Fattispecie.
Atti e provvedimenti del giudice - Forme - Sentenza
La motivazione "per relationem", pur costituendo una prassi censurabile in altra sede e quindi da evitare non determina nullità, quando le argomentazioni del provvedimento richiamato siano perfettamente note all'interessato, perché da lui conosciute o facilmente conoscibili. Nè a diversa conclusione può giungersi in base al dato meramente formale della sede di pronuncia del provvedimento richiamato e cioè se la motivazione richiamata esista nel procedimento, al quale quella "per relationem" si riferisca, od in altro procedimento, essendo sufficiente che siano chiare al ricorrente le ragioni della pronuncia adottata dal giudice. (Nella specie due giorni prima era stata notificata al difensore una decisione concernente la stessa richiesta di revoca dell'ordinanza di divieto di espatrio e cioè una pronuncia reiettiva dello stesso Tribunale, pur se concernente un distinto procedimento. La motivazione impugnata richiamava espressamente questo provvedimento ed il suo contenuto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)