Sez. 4, Sentenza n. 6779 del 18/12/2013 Ud. (dep. 12/02/2014) Rv. 259316 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Limiti.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE
Incorre nella violazione dell'obbligo di motivazione dettato dagli artt. 125, comma terzo, cod. proc. pen. e 111, comma sesto, Cost. il giudice d'appello che, nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall'appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza però dare compiutamente conto degli specifici motivi d'impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall'appellante.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)