Sez. 3, Sentenza n. 106 del 08/01/1999 (Rv. 522079 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE | Irreversibile trasformazione del fondo - Contestazione dell'inadempimento ed invito alla conciliazione - Necessità di atti separati - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE
In materia di affitto di fondi rustici il proprietario, prima di potere esperire l'azione di risoluzione per inadempimento, ha l'onere di contestare per iscritto l'inadempimento all'affittuario, ai sensi dell'art. 5 legge n. 203 del 1982 e quindi - con separato atto - di invitarlo al tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 46 legge citata. L'invio di due atti distinti non è però necessario quando l'inadempimento dell'affittuario sia stato tale da non consentire alcuna possibilità di ripristino (come nel caso di irreversibile trasformazione del fondo): in questi casi, pertanto, contestazione dell'inadempimento ed invito alla conciliazione possono essere compiuti contestualmente.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)