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Sez. U, Sentenza n. 633 del 19/01/1993 (Rv. 480335 - 01)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Contestazione | Fase pregiudiziale - Anteriorità rispetto al tentativo di conciliazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982 - Necessità - Domanda di risoluzione proposta senza la preventiva contestazione - Improponibilità - Proposizione della domanda dopo il tentativo di conciliazione promosso con atto contenente l'indicazione degli addebiti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480335-01

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Contestazione

In tema di risoluzione di contratto agrario, la contestazione delle inadempienze, prevista dal terzo comma dell'art. 5 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e costituente condizione di proponibilità della domanda giudiziale, avendo lo scopo di porre l'affittuario in condizione di provvedere, entro tre mesi dalla comunicazione, alle relative sanatorie, fissa una fase pregiudiziale che deve necessariamente precedere la convocazione dinanzi all'Ispettorato dell'agricoltura per il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 della medesima legge, e, quindi, formare oggetto di un atto separato ed autonomo, posto che tale tentativo si giustifica solo dopo l'inadempienza effettuata dal locatore ex art. 5 cit. e comunque dopo che, attraverso eventuali contestazioni dell'affittuario in ordine alle inadempienze addebitategli, si siano chiariti i termini della controversia. Ne consegue che la domanda giudiziale di risoluzione proposta senza il preventivo adempimento di cui all'art. 5 della legge n. 203 del 1982, nelle forme ivi previste, non si sottrae alla sanzione di improponibilità, quand'anche l'azione sia stata sperimentata dopo l'espletamento del tentativo di conciliazione, di cui al successivo art. 46 ed ancorché questo sia stato promosso mediante comunicazione di un atto contenente l'indicazione degli addebiti contestati all'affittuario.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)