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Sez. 2, Sentenza n. 3223 del 28/10/1974 (Rv. 371744 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITA - PREVALENZA SU QUELLA DI ESTINZIONE PER RINUNZIA.*
Stato
decisa il 1974-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371744-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITA - PREVALENZA SU QUELLA DI ESTINZIONE PER RINUNZIA.*

La pronunzia d'inammissibilita del ricorso per Cassazione ha carattere prevalente e preliminare rispetto a quella di Estinzione del processo per sopravvenuta rinunzia all'impugnazione da parte del ricorrente. (V 3273'72, mass n 361088; 3262'69, mass n 343284).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 390, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 138, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)