Sez. 1, Sentenza n. 2192 del 12/03/1999 (Rv. 524068 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - EFFETTI | Conseguenze in tema di spese di gestione dell'impresa.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - EFFETTI
In tema di concordato preventivo, qualora la gestione dell'impresa assurga a dimensione di modalità essenziale della singola procedura concordataria (siccome diretta ad una più proficua liquidazione patrimoniale a favore dei creditori concorrenti), in quanto risulti parte della proposta di concordato, sia oggetto dell'ammissione da parte del tribunale e dell'approvazione da parte dei creditori, e formi altresì oggetto dell'omologazione finale, si rende applicabile, in caso di successivo fallimento, la norma di cui all'art. 111, primo comma n. 1 Legge Fall., dovendosi, per l'effetto, considerare le spese della gestione dell'impresa come spese della procedura.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 173
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)