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Sez. L, Sentenza n. 4229 del 07/04/1992 (Rv. 476642 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Crediti previdenziali - Rivalutazione ed interessi ex art. 429 cod proc. civ. - Applicabilità ex sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale - Retroattività di tale sentenza - Conseguente rilevanza in sede di legittimità.
Stato
decisa il 1992-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476642-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria

La dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 442 cod. proc. civ., resa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 156 del 1991, ha comportato l'estensione ai crediti previdenziali della regola dettata dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - ancorché non in termini ricalcati integralmente da tale norma (decorrendo rivalutazione ed interessi, come precisato dalla stessa pronuncia, dalla data del provvedimento di reiezione della domanda oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'istituto previdenziale si sia pronunciato) - e dell'estensione predetta, che opera con efficacia "ex tunc", salvo l'avvenuto esaurimento del rapporto, deve tenersi conto anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)