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Sez. L, Sentenza n. 2811 del 23/03/1994 (Rv. 485887 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Parziale incostituzionalità dell'art. 442 cod. proc. civ. ex sentenza n. 156 del 1991 - Efficacia retroattiva - Limiti - Rilevabilità in cassazione.
Stato
decisa il 1994-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485887-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria

In tema di rivalutazione dei crediti previdenziali, la quale (ove il debitore abbia versato solo la cosiddetta sorte capitale) può essere richiesta, unitamente agli interessi, anche in via autonoma, la dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 442 cod. proc. civ. resa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 156 del 1991 opera con efficacia "ex tunc", salvo l'avvenuto esaurimento del rapporto, e di essa, ove non sussista tale limite, deve tenersi conto pure in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)