Sez. 3, Sentenza n. 7963 del 21/07/1995 (Rv. 493380 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Decesso dell'attore successivo alla notifica della citazione, ma anteriore alla costituzione in giudizio - Mancata tempestiva iscrizione della causa a ruolo - Riassunzione del giudizio da parte del procuratore in base alla procura rilasciatagli dal defunto - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
Nel rito ordinario, il procuratore dell'attore deceduto successivamente alla notificazione della citazione, ma prima della sua costituzione in giudizio non è abilitato, sulla base della procura già rilasciatagli dal defunto, a riassumere la causa a seguito della mancata tempestiva iscrizione della causa a ruolo, poiché in simili circostanze la morte della parte determina l'automatica interruzione del processo a norma dell'art. 299 cod. proc. civ.. (Nella specie la morte dell'attore era intervenuta nelle more tra la notificazione dell'atto di appello e l'atto di riassunzione. La S.C., sulla base dell'indicato principio, ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 347
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)