Sez. 2, Sentenza n. 5110 del 25/07/1983 (Rv. 429972 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DA PARTE DELL'APPELLATO NELLE MORE TRA LA NOTIFICA DELLO ATTO D'APPELLO AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLO STESSO E LA UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE - EFFETTI - MANCATA INTERRUZIONE DEL PROCESSO - CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA SENTENZA D'APPELLO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DA PARTE DELL'APPELLATO NELLE MORE TRA LA NOTIFICA DELLO ATTO D'APPELLO AL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLO STESSO E LA UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE - EFFETTI - MANCATA INTERRUZIONE DEL PROCESSO - CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA SENTENZA D'APPELLO.*
Il raggiungimento della maggiore età da parte dell'appellato, nelle more fra la notificazione dell'atto di appello al rappresentante legale dello stesso e l'udienza di prima comparizione determina il verificarsi di una causa di interruzione automatica del processo, che, in quanto operante ipso iure a norma dell'art. 299 cod. proc. civ., deve essere rilevata d'ufficio dal giudice per consentire la riassunzione o la prosecuzione del processo anche nei confronti del litisconsorte pretermesso. Pertanto, la mancata interruzione del processo determina la nullità della sentenza di appello che sia stata eventualmente emessa, per violazione dei principi che regolano il regolare svolgimento del giudizio di appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)