Sez. 3, Sentenza n. 28547 del 29/05/2014 Ud. (dep. 03/07/2014) Rv. 259945 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - impedimento a comparire - dell'imputato | Prova - Onere a carico dell'imputato - Sussistenza - Dovere di compiere accertamenti integrativi da parte del giudice - Esclusione - Fattispecie.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - impedimento a comparire - dell'imputato
La prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall'imputato ai fini della dimostrazione dell'assoluta impossibilità di comparizione (art. 420-ter cod. proc. pen.) e nessun obbligo ha il giudice di merito di disporre accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta, che pure non abbia attestato univocamente la suddetta "assoluta impossibilità ". (Fattispecie relativa a certificazione medica in cui era prescritta in favore dell'imputato l'opportunità di evitare "stress emotivi" in esito ad intervento chirurgico effettuato da tempo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)