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Sez. 5, Sentenza n. 48284 del 10/11/2004 Ud. (dep. 15/12/2004) Rv. 230366 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - impedimento a comparire - dell'imputato | Prova - Onere a carico dell'imputato - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230366-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - impedimento a comparire - dell'imputato

La prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall'imputato ai fini della dimostrazione dell'assoluta impossibilità di comparizione (art. 420 ter cod. proc. pen.) e nessun obbligo ha il giudice di merito di disporre accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta, che pure non abbia attestato univocamente la suddetta "assoluta impossibilità". (Fattispecie relativa ad una certificazione medica in cui erano prescritti in favore dell'imputato giorni sette di riposo per colica renale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)