Sez. 3, Sentenza n. 8002 del 10/06/1997 Ud. (dep. 27/08/1997) Rv. 209084 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati - omesso versamento di ritenute d'acconto - Società - Presentazione di domanda per ammissione a concordato preventivo - Legale rappresentante - Sussistenza del potere di effettuare i versamenti dovuti - Fino ad emissione del decreto di ammissione a detta procedura - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Nel caso in cui una Società abbia presentato domanda per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, il legale rappresentante ha ancora la piena capacità di effettuare i pagamenti dovuti, e in particolare di versare all'erario le ritenute fiscali operate come sostituto d'imposta, fino a quando il tribunale competente abbia disposto il decreto di ammissione alla detta procedura. Ciò perché gli effetti del concordato preventivo nei confronti dell'imprenditore che ha presentato la relativa istanza iniziano solo dopo l'emissione del decreto di ammissione da parte del tribunale: infatti, solo con il decreto il tribunale dichiara aperta la procedura, nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale e solo dopo l'ammissione a tale procedura il potere di amministrare dell'imprenditore rientra sotto la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso sentenza di condanna per omesso versamento di ritenute fiscali. L'imputato aveva dedotto violazione di legge, assumendo di avere perso il potere di effettuare pagamenti o versamenti all'erario sin dal momento della presentazione della domanda di concordato).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)