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Sez. 3, Sentenza n. 3541 del 16/12/2015 Cc. (dep. 27/01/2016) Rv. 265937 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Omesso versamento di ritenute d'acconto - Società - Ammissione a concordato preventivo in epoca successiva alla scadenza del debito erariale - Esclusione della responsabilità del rappresentate legale - Insussistenza.
Stato
decisa il 2015-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265937-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il reato di omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d'imposta (previsto dall'art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000) ha carattere istantaneo, perfezionandosi alla scadenza del termine di legge, con la conseguenza che l'ammissione al concordato preventivo della società, in epoca successiva alla scadenza del debito erariale, non elide la responsabilità del rappresentante legale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)