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Sez. 2, Sentenza n. 4219 del 23/02/2007 (Rv. 597451 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE) | Tabelle millesimali - Distinzione fra tabelle convenzionali e deliberative - Differente regime delle maggioranze necessarie per la loro modifica - Possibilità di adozione di criteri diversi da quelli legali per la ripartizione delle spese - Esclusione nel caso di tabelle deliberative.
Stato
decisa il 2007-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597451-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE)

A differenza delle tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio che abbiano natura convenzionale (in quanto predisposte dall'unico proprietario originario e accettate dagli iniziali acquirenti delle singole unità acquirenti ovvero formate su accordo di tutti i condomini), le tabelle millesimali deliberative richiedono per la loro approvazione e modifica la maggioranza di cui all'articolo 1136 secondo comma del codice civile e sono soggette al rispetto dei criteri legali per la ripartizione delle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)